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La resistenza al fuoco dei pannelli sandwich retti

La resistenza al fuoco dei pannelli sandwich retti

Premessa

In questo articolo affronteremo il tema della resistenza al fuoco dei pannelli sandwich retti coibentati.

L’argomento è oggi assai rilevante, poiché, specie nei rifacimenti delle coperture, si riscontra di frequente, come soggetto intermedio tra i fabbricanti ed i Committenti nella filiera della commessa, la presenza degli installatori delle coperture, i quali si pongono verso il Committente anche come venditori dei prodotti installati, talvolta senza avere la consapevolezza degli obblighi e delle responsabilità previsti dalle norme.

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Il quadro normativo

 

La norma armonizzata

I pannelli sandwich retti (in poliuretano o poliisocianurato, con rivestimento metallico) rientrano nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 14509:2013 “Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici – Prodotti industriali – Specifiche”.

La norma è stata ratificata da UNI in Italia ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 21 novembre 2013. In agosto 2015 è cessato il cd “periodo di coesistenza” e la norma è divenuta obbligatoria.

Tale norma specifica i requisiti per la produzione industriale di pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici, per posa discontinua in diverse applicazioni, tra le quali, appunto, i tetti.

Per completezza si evidenzia che sono esclusi dal campo di applicazione della norma i pannelli curvi, i pannelli multistrato, i pannelli con isolante avente conduttività termica superiore a 0,06 W/mK a 10°C e i pannelli perforati che ad oggi non ricadono nell’ambito di applicazione di norme armonizzate.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, è chiarito dalla norma che si tratta di una prestazione che non è obbligatorio dichiarare, ma, “dove richiesto”, la classificazione della resistenza al fuoco del prodotto deve essere determinata secondo la EN 13501-2.

Inoltre, la EN 14509 stabilisce quali sono le norme di riferimento per i metodi di prova, che, per i pannelli sandwich di copertura, sono la EN 1365-2 assieme ad alcune aggiunte specificate dalla medesima EN 14509. Di tali aggiunte si riportano le principali. In primo luogo, la norma stabilisce che l’apparecchiatura deve essere costituita da una struttura progettata per sostenere l’assemblaggio come nell’uso finale, il carico deve essere dichiarato con la classificazione di resistenza al fuoco e infine viene specificato il campo di applicazione dei risultati della prova di resistenza al fuoco.

Questo ultimo punto è di fondamentale importanza ed ora si spiegherà meglio. Per quanto riguarda i pannelli parete e i pannelli per soffitti, la norma dà i criteri per l’estensione del campo di applicazione: giusto a titolo di esempio, per i pannelli dei soffitti, qualora la prova venga eseguita su un pannello di un determinato spessore, il Rapporto di Classificazione sarà valido anche per spessori maggiori.

Per i pannelli di copertura, invece, la norma specifica espressamente di non fornire regole per il campo diretto di applicazione dei risultati della prova, il quale quindi deve riprodurre esattamente il campo sperimentale. Inoltre la norma prescrive (allegato ZA) che la classificazione di resistenza al fuoco deve essere accompagnata da ogni condizione di montaggio e fissaggi, dalla specifica del carico utilizzato e da ogni altra restrizione all’applicazione diretta risultante dalla prova. In pratica affinché la prestazione di resistenza al fuoco sia mantenuta nel campo di applicazione reale, esso deve riprodurre esattamente il campo di applicazione sperimentale.

Si rileva dunque che la norma armonizzata non prevede la possibilità di verificare la resistenza al fuoco mediante metodi analitici, prevede bensì la classificazione di resistenza al fuoco da parte di un Organismo Notificato, sulla base dei risultati di prove eseguite secondo la norma, stabilendo altresì che la stessa classificazione, documentata con un Rapporto di Classificazione, deve confluire nella più ampia Dichiarazione di Prestazione che deve essere accompagnata da istruzioni di montaggio e fissaggio le quali devono riprodurre esattamente le condizioni di prova.

E’ il caso inoltre di evidenziare che alla luce di quanto esposto l’espressione “certificazione di resistenza al fuoco” è del tutto impropria.

 

Il Regolamento Europeo 305/2011

Le regole per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono fissate dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio (cd Direttiva Prodotti, recepita in Italia con il DPR n.246/93, modificato poi dal DPR 499/97) di cui il Regolamento ha mantenuto i soli principi. A differenza delle Direttive, tuttavia, che devono essere recepite dagli Stati membri per divenire cogenti, i Regolamenti sono leggi comunitarie e dunque sono immediatamente in vigore e applicabili in tutti gli Stati membri.

Il Regolamento stabilisce che (art. 4 comma 1) “Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata [e i pannelli sandwich retti, come già illustrato, vi rientrano, ndr] o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato.” e che “le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione”.

L’articolo 6 del Regolamento stabilisce il contenuto della Dichiarazione di Prestazione che deve essere il seguente:

“a) il riferimento del prodotto-tipo(1) [ovvero l’insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;] per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V;

c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì:

a) l’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;

b) l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;

c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati;

d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 3;

e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;

f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);

<…>”

Il Regolamento, all’articolo 8, inoltre, prescrive che “La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione” e che “Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione”.

La Dichiarazione di Prestazione, dunque, precede addirittura la marcatura CE che è in sostanza una certificazione di conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.

Tutto l’iter deve essere supervisionato da un organismo notificato che deve poi emettere la certificazione.

Il Regolamento stabilisce anche che per emettere una Dichiarazione di Prestazione il fabbricante è obbligato a istituire un sistema del controllo di fabbrica conforme alla norma armonizzata applicabile. Infatti si impone (art.28) ai fabbricanti la valutazione e verifica della costanza della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere fatte conformemente ad uno dei sistemi specificati dal Regolamento. Tali sistemi sono cinque: secondo i sistemi 1 e 1+ l’ente notificato certifica la costanza delle prestazioni del prodotto; secondo il sistema 2+ l’ente notificato certifica la conformità del controllo della produzione di fabbrica; secondo il sistema 3 il laboratorio di prova notificato esegue soltanto le prove iniziali di tipo; il sistema 4 non prevede alcuna attività da parte di un ente terzo notificato.

Nello specifico dei pannelli sandwich, si richiama la Decisione UE n.2018/779 pubblicata nella GUUE 29/05/2018, n. L 131 che ha stabilito quali sono i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione da applicare. Per completezza di esposizione si riportano tali sistemi di valutazione e verifica come stabiliti dalla citata Decisione UE.

 

Riepilogando in conclusione, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sui prodotti si introduce, laddove ricadenti nel campo di applicazione di una norma armonizzata (come i pannelli sandwich retti, appunto), addirittura in posizione preliminare rispetto alla procedura di marcatura CE, la procedura di Dichiarazione di Prestazione, da emettere dopo l’istituzione di un sistema di controllo in fabbrica e l’esecuzione di una serie di prove stabilite dalla norma armonizzata di riferimento (per i pannelli sandwich retti la EN 14509) di cui al capitolo precedente. Le prove, eseguite nei laboratori di prova, confluiscono in un Rapporto di Classificazione della prestazione e l’insieme dei Rapporti di Classificazione è la base sulla quale il fabbricante redige la Dichiarazione di Prestazione. Il tutto deve avvenire sotto la “sorveglianza” di un Organismo Notificato che effettua la valutazione.

Anche la resistenza al fuoco pertanto potrà essere dichiarata dal produttore solo dopo l’esecuzione di una prova ed il conseguente Rapporto di Classificazione emesso da un Organismo Notificato e confluente nella più ampia Dichiarazione di Prestazione del prodotto.

Per i pannelli sandwich retti di copertura a paramenti metallici non vi è pertanto la possibilità di “certificare” prestazioni al di fuori di tali procedure, né tantomeno di classificare prodotti in relazione alle prestazioni.

 

La normativa italiana

 

Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017

Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” ha recepito integralmente il contenuto del Regolamento, integrando anche altri aspetti sia in merito alle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle costruzioni (infatti il Regolamento Europeo è incentrato essenzialmente sui produttori) che al regime sanzionatorio.

Nello specifico, è il caso di evidenziare che il Decreto stabilisce all’art. 22: “Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

Le NTC 2018

Per completare il quadro normativo va richiamato inoltre quanto riportato al capitolo 11.1 delle NTC 2018:

“I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

– identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;

– qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;

– accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

 

  1. materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011; <…>”

 

Le responsabilità del Direttore dei Lavori

Ancora le NTC, allo stesso capitolo stabiliscono che “Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE 305/2011, nonché – qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra – copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo VII dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

Alla luce di tali responsabilità è dunque importante che il professionista Direttore dei Lavori si accerti dei prodotti installati, qualora rientrino nel campo di applicazione della norma armonizzata, come per l’appunto i pannelli sandwich retti di copertura.

Concludendo, nemmeno le NTC 2018 lasciano spazio a certificazioni o classificazioni o dichiarazioni di prestazione al di fuori delle procedure legate alla norma di prodotto per quanto riguarda i pannelli sandwich retti di copertura.

 

Conclusioni sul quadro normativo

Appare adesso chiaro che alla luce del contesto normativo appena illustrato non ha dunque alcun valore ogni altra informazione, certificazione, classificazione fornita al di fuori della Dichiarazione di Prestazione eseguita secondo le procedure dettate dalla norma EN 14509 e addirittura la legge italiana prevede sanzioni penali per chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione destinato a uso antincendio.

 

Conclusioni

Nella trattazione si è illustrato il quadro normativo, chiarendo che la resistenza al fuoco dei pannelli sandwich di copertura retti con isolante poliuretano o poliisocianurato (PUR/PIR) è una delle prestazioni che devono essere ricomprese nella più ampia Dichiarazione di Prestazione del prodotto che è obbligo del fabbricante rilasciare, unitamente alle prescrizioni di montaggio e fissaggio atte a garantirla, ancorché nello specifico caso della resistenza al fuoco si tratti di una prestazione la cui dichiarazione è facoltativa, ma, ove richiesta, le procedure per la dichiarazione non possono discostarsi da quanto previsto alla norma.

Trattandosi di un prodotto ricadente nel campo di applicazione di una norma armonizzata, la resistenza al fuoco può essere dichiarata solo dal fabbricante nell’ambito della più ampia Dichiarazione di Prestazione del prodotto prevista per legge.

 

Contattaci per saperne di più: info@cosmosrl.org – 0575250039